Mostrando postagens com marcador Pubblicato in Italiano. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Pubblicato in Italiano. Mostrar todas as postagens

segunda-feira, 11 de julho de 2016

La tutela giuridica dell’anziano nell’ordinamento italiano – Profili civilistici e penali

di Alberto Polacco e Andrea Polacco

1. L’anziano non autosufficiente nel diritto civile:
Prima di entrare nel merito degli istituti giuridici che tutelano il soggetto anziano non in grado autonomamente di provvedere alle proprie esigenze di vita appare necessario delineare due concetti fondamentali che ricorrono nell’ambito del diritto civile ma anche, come vedremo, in quello del diritto penale.

In particolare quando si parla di rimedi a tutela dell’anziano anche “ giuridicamente non autosufficiente “ è necessario fare riferimento alla nozione di capacità di agire.

Se da una parte qualsiasi persona al momento della nascita acquisisce la capacità giuridica ovvero la capacità di essere titolare di tutte le situazioni giuridiche soggettive collegate alla tutela dei propri interessi, dall’altra per esercitare tali diritti è necessario disporre della capacità di agire da intendersi quale idoneità a porre in essere in proprio atti volontari destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica .

La capacità di agire si acquista, di norma, al raggiungimento della maggiore età cioè al compimento del diciottesimo anno ( art. 2 comma 1 del codice civile ).

Non sempre la persona fisica è in grado per malattia, per decadenza delle facoltà intellettive e/o volitive ( si pensi proprio all’anziano ) di gestire in prima persona le situazioni giuridiche che alla stessa pur fanno capo .

Quando difetta tale requisito il nostro ordinamento prevede una serie di rimedi per salvaguardare la persona incapace di agire dal rischio di porre in essere atti negoziali destinati a ledere i propri interessi: si pensi ad esempio al rischio di svendere la propria casa, fare acquisti sconsiderati, prestare denaro senza garanzie o compiere altri atti di liberalità dannosi.

Proprio per questi motivi il legislatore ha individuato una serie di istituti contenuti nel titolo XII del libro primo del codice civile tra i quali particolare rilievo assume l’amministrazione di sostegno, istituto che ricorre molto spesso nella pratica giudiziaria risultando molto più rari i casi d’interdizione legale e giudiziale stante la loro consistente invasività sull’autonomia soggettiva.

L’amministrazione di sostegno trova la sua disciplina nel Capo I del Titolo XII del Libro I che, come abbiamo visto, regola le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

L’articolo 404 del codice civile stabilisce in particolare che “ la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio “.

Competente a decidere in materia è il giudice tutelare.

Come si può notare dal tenore della disposizione della norma sopra indicata per ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno è sufficiente essere in presenza di una persona affetta da un’infermità o menomazione parziale, anche temporanea, che incide anche su taluni profili della personalità ( si pensi ad esempio al soggetto che, pur dotato di una capacità di gestire i propri affari superiore alla media, sia dedito al gioco d’azzardo ).

Rileva, tuttavia, anche l’abituale infermità di mente con l’avvertenza che di fronte ad una patologia che legittimerebbe sia una pronuncia di interdizione sia l’apertura di un’amministrazione di sostegno, la prima alternativa è praticabile soltanto allorquando lo strumento di protezione costituito dall’amministrazione di sostegno risulti inidoneo ad assicurare adeguata protezione agli interessi della persona incapace.

Per cui si ricorre alla nomina di un tutore o di un curatore allorquando la persona sia affetta da patologie tali da comprometterne sensibilmente la capacità cognitiva e volitiva (si pensi alle più gravi forme di demenza, alle patologie neurodegenerative, ovvero alle più gravi patologie di tipo psichiatrico).

Di qui il carattere residuale dell’interdizione giudiziale come già sopra riferito ( sul punto si prendano ad esempio alcune pronunce della Corte di Cassazione quali Cass. 1 marzo 2010 n. 4866, Cass. 24 luglio 2009 n. 17421 ).

La questione, come già accennato, non è di poco conto dal momento che in caso d’interdizione si provvede alla nomina di un tutore che si sostituisce in tutto e per tutto all’interdetto, mentre l’amministratore di sostegno ha la funzione di affiancare e non sostituire la persona che necessiti di assistenza nel compimento dei propri atti giuridici.

Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere promosso dallo stesso soggetto interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore e dallo stesso pubblico ministero nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona.

La fase più importante del procedimento in questione è l’audizione dell’interessato da parte del giudice tutelare che, qualora necessario, deve recarsi nel luogo di residenza o domicilio del beneficiario.

Infatti l’articolo 407 comma 2 c.c. stabilisce che il giudice nell’emettere il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve valutare non solo gli effettivi bisogni o necessità dell’amministrando, ma anche le sue esplicite richieste.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno una volta emesso viene depositato nella cancelleria del giudice tutelare e da quel momento decorrono gli effetti del provvedimento.

Lo stesso viene poi annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato, entro dieci giorni, all’ufficiale di stato civile per essere annotato a margine all’atto di nascita.

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, a differenza di quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione che sono predeterminati per legge, sono determinati di volta in volta dal giudice tutelare che può anche modificarli in corso d’opera.

In particolare oltre ad individuare la persona dell’amministratore di sostegno, preferibilmente nella cerchia dei familiari e comunque nelle persone indicate dall’articolo 408 comma 1 c.c., il giudice tutelare provvede anche a dettagliarne i compiti ovvero ad individuare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto dell’amministrato, con conseguente annullabilità degli stessi nel caso in cui il beneficiario provveda a porli in essere personalmente.

Parimenti vengono individuati gli atti per i quali l’amministratore, invece, deve dare il proprio assenso, limitandosi così a prestare assistenza al beneficiario ( art. 412 comma 2 c.c. ).

Per tutti gli altri atti il soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno continua a godere della piena capacità di agire.

Nel determinare gli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno il giudice deve perseguire l’obiettivo della “ minore limitazione possibile della capacità di agire dell’interessato ( art. 1 l. 6/2004 che codifica il principio della massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato ).

L’amministratore di sostegno, infine, deve relazione periodicamente il giudice tutelare in ordine all’attività svolta.

Si può procedere alla revoca del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora il beneficiario riacquisti la piena capacità di agire.

In conclusione: si auspica che questa breve panoramica su un istituto giuridico frequentissimo nella pratica giudiziaria possa rendere l’idea di come il nostro ordinamento si preoccupi di fornire assistenza giuridica anche all’anziano attraverso figure che hanno il compito di accompagnare quest’ultimo nella propria vita quotidiana sotto la vigilanza di un giudice chiamato a verificare di volta in volta la corretta esecuzione delle disposizioni impartite.
2. Brevi cenni sull’ordinamento penale: il reato di circonvenzione di persone incapaci
Una delle più frequenti fattispecie penali che purtroppo riguardano l’anziano come persona offesa o meglio vittima del reato è il delitto di circonvenzione di persone incapaci previsto e punito dall’art.643 del codice penale.

Proporremo un’analisi per sommi capi del delitto in questione richiamando in parte quanto già delineato in tema di capacità d’agire.

La norma in questione sanziona “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o altro dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2065”.

La disposizione in questione si pone il fine di tutelare la libertà del consenso del soggetto incapace oltre al suo patrimonio.

Ciò che più interessa ai fini della presente analisi è comprendere quale sia il significato in ambito penale di persona in stato d’infermità o deficienza psichica.

L’infermità esprime un concetto essenzialmente clinico non richiedendo, tuttavia, un’indagine psichiatrica.

Infatti lo stato d’infermità comprende sia le alterazioni psichiche che prendono vita da processi patologici, sia più in generale le alterazioni psichiche che siano sintomatiche dell’incapacità d’integrarsi nella struttura sociale ( si pensi alle depressioni affettive, alle isterie, alle psicoastenie etc. sul punto si confronti FIANDACA MUSCO PtS II, 21, Mantovani PtS II,220 C.app. Milano 26.5.2004 etc. ).

Il termine deficienza psichica assume un’accezione essenzialmente giuridica dal momento che comprende tutti gli stati di minorazione della sfera intellettiva, volitiva o affettiva produttivi di un effetto deviante dal pensiero critico ( non necessariamente fondati su cause patologiche od ambientali cfr. BANDINI – LAGOZZI, SPIROLAZZI, L’indagine psichiatrico forense sull’anziano vittima di circonvenzione di incapace, RIML, 1990, 772) che influisce sulla realizzazione dell’azione e quindi sulla capacità di agire.

Questa distinzione per la Dottrina palesa l’intento del legislatore di tutelare, con la disposizione in oggetto, non solo le persone totalmente o parzialmente incapaci dall’abuso del soggetto attivo del reato ma anche quei soggetti che a causa della loro età ovvero di uno stato, anche non morboso, di indebolimento della funzione cognitiva, volitiva e affettiva o di menomazione del potere di critica, siano resi facilmente soggetti all’altrui opera di suggestione e agevolmente determinabili al compimento di atti a sé pregiudizievoli. ( si confronti Cass. Pen. 23.01.2009 Di Maio etc. ).

L’abuso consiste nello sfruttamento delle caratteristiche della persona che la rendono vulnerabile; perchè si perfezioni la condotta tipica del delitto di cui all’articolo 643 del codice penale è necessaria anche l’induzione a compiere un atto dannoso.

Abbiamo già visto che per atto deve intendersi qualsiasi disposizione di un diritto soprattutto di natura patrimoniale.

Analizzando la casistica data dalla Giurisprudenza è interessante la pronuncia della Corte di Cassazione per cui risponde del reato di circonvenzione d’incapace chi si approfitta dello stato di solitudine di una persona psicologicamente fragile per ottenere un” soccorso finanziario “ anche se non esercita una vera e propria pressione morale (a riguardo si confronti Cass. Pen. 11 febbraio 2010 n. 18158).

Rileva la Suprema Corte che l’attività di induzione può consistere anche nel subdolo condizionamento attraverso la prospettazione di pretese difficoltà economiche da parte di un soggetto che strumentalizzi lo stato di debolezza psichica e l’isolamento del soggetto passivo, così determinandolo a compiere gli atti pregiudizievoli.

La sentenza in esame appare paradigmatica della volontà del legislatore di tutelare i molti anziani che nella società odierna si trovano a vivere da soli senza una rete di affetti anche famigliari che ne riesca a migliorare la propria vita.

E’ interessante notare come nel caso di specie non siamo di fronte ad uno stato di deficit cognitivo imputabile ad un processo morboso, ma ad una condizione di debolezza psicologica imputabile esclusivamente alla solitudine.

Ed il fatto di abusare di tale condizione per indurre l’anziano a disporre in modo dannoso del suo patrimonio a favore di una persona che millanta uno stato di difficoltà economica integra il reato di circonvenzione d’incapace.

Purtroppo nella società odierna tali fatti si verificano ormai con preoccupante frequenza ed è proprio nell’ottica di una più efficace prevenzione il legislatore prima, e la Giurisprudenza poi,tentano di adeguare con maggiore aderenza le norme già in vigore ad una realtà in continua evoluzione.

In questo filone s’innesta anche il delitto di truffa che vede molto spesso vittime anche gli anziani.

Proprio per questa ragione lo strumento dell’amministrazione di sostegno, in un’ottica di ausilio alla persona in difficoltà anche dal punto di vista cognitivo, può rivelarsi un prezioso aiuto per l’anziano e per chi lo circonda.

site  http://www.newwelfare.org/

quarta-feira, 27 de novembro de 2013

Convegno di Neuroetica

Convegno di Neuroetica
http://vimeo.com/search?q=neuroetica


Padova 5-7 maggio 2010

Università degli Studi di Padova

Introduzione 1/27

http://vimeo.com/search/page:3/sort:relevant/format:thumbnail?q=neuroetica

Neuroetica: nascita di una disciplina. Dai laboratori alla vita quotidiana. 
Incontri su Neuroscienze e Società, V Edizione
8, 9 e 10 maggio 2013
Aula Nievo, Palazzo del Bo, via VIII febbraio, 2
Padova
Parte 2
8 maggio 2013
Sessione: Le neuroscienze sociali
Stefano Cappa, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
"Neuroetica e neuroeconomia"
(foto di sfondo: Neuron di mikemol da Flickr)

segunda-feira, 14 de maio de 2012

Il biodiritto secondo Stefano Rodotà


CRONACA – Un biodiritto che si fondi su libertà e dignità personale è il modo migliore per affrontare seriamente le nuove e difficili sfide che la scienza pone al diritto. Questo, in sintesi, il pensiero intorno al quale il giurista Stefano Rodotà ha impostato la sua lezione magistrale tenuta ieri a Carpi in occasione del Festival Filosofia 2011. Organizzato nelle città di Modena, Carpi e Sassuolo, il Festival è giunto alla sua undicesima edizione e quest’anno ha trattato il tema della natura. A Rodotà gli organizzatori hanno chiesto di definire un concetto complesso comparso sulla scena da pochi anni: il biodiritto, appunto.
Rodotà puntualizza subito: “Il biodiritto non deve essere una disciplina fra le tante. È una sorta di risposta spontanea a un problema di libertà che la scienza pone agli individui e ai legislatori”. Specifica Rodotà: “La scienza e il suo avanzare in campo biologico e medico consentono ai cittadini di prendere decisioni su questioni prima non riservate al nostro arbitrio, come nascita e morte. Al biodiritto spetta definire queste questioni”. Rodotà quindi definisce la sua idea di biodiritto: “Deve ispirarsi al riconoscimento della autodeterminazione della persona: ciò pone dei limiti invalicabili alla politica e alla giurisprudenza”. Il giurista definisce il corpo di ogni individuo come un terreno sacro sul quale lo Stato non può permettersi di legiferare obbligando il singolo ad accettare interventi, cure o pratiche non desiderate. Un modello per fondare questo tipo di biodiritto esiste già ed è l’articolo 32 della Costituzione Italiana. Rodotà lo cita a memoria, sottolineando il passaggio in cui i costituenti affermano che “la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Un articolo di grande lucidità, un esempio di grande lungimiranza giuridica fortemente voluto, ricorda Rodotà, da un politico cattolico come Aldo Moro.
Rodotà cita quindi due leggi che negli ultimi anni (e mesi) hanno infiammato il dibattito bioetico in Italia. I riferimenti sono alla Legge 40 sulla procreazione assistita e quella sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), anche nota come testamento biologico. Secondo Rodotà queste leggi sono frutto di una concezione errata del biodiritto. Un biodiritto ricco di divieti (nel caso della Legge 40) e di imposizioni (le DAT) che si pone come restauratore di un ordine naturale terribilmente scosso dalla scienza e dalla tecnologia. “La scienza e la tecnica hanno cancellato l’ordine naturale – afferma Rodotà – e allo stesso tempo hanno consegnato ai singoli un’eccedenza di libertà. Il diritto deve gestire questa nuova libertà senza però dimenticare autodeterminazione e dignità personale”.
La Legge 40 e la legge sulle DAT dimostrerebbero quindi una concezione di biodiritto invasivo che mette le mani sul corpo e sulla vita delle persone. Rodotà definisce quelle leggi il frutto della “difficoltà a metabolizzare socialmente le novità introdotte dalla scienza”. In particolare, Rodotà chiude attaccando la legge sul testamento biologico: “È una legge che impedisce l’autodeterminazione della persona, nel quale il legislatore veste i panni di medico e scienziato per limitare la libertà del singolo”.
Pubblicato da Enrico Bergianti su 19 settembre 2011
do site oggiscienza


Tra giurisprudenza e bioetica: il Biodiritto


Autore: dr.ssa Simona Carmenati   
Eutanasia; clonazione terapeutica; eugenetica, mappatura del genoma; ogm, fecondazione eterologa; procreazione assistita… Possibilità per l’uomo contemporaneo che pongono urgentemente a confronto sviluppi scientifici con questioni di coscienza etica e di regolamentazione normativa. Può il diritto fare chiarezza in una dimensione quale quella morale, per definizione soggettiva, intima, confine stesso tra ciò che è bene e male, un confine inafferrabile e sfuggente in relazione al punto di osservazione?


Se la giurisprudenza non può codificare le coscienze, certo può, anzi deve porre delle basi condivise all’agire sociale, arrivando a toccare nodi tanto delicati quanto fondanti quali i diritti inviolabili dell’uomo, la libertà, dignità e sviluppo della persona, la tutela della salute, nel difficile equilibrio di indipendenza e sovranità di ordini distinti: Sato, religione, ricerca scientifica. Il biodiritto è oggi il ramo che si occupa specificatamente delle implicazioni giuridiche di questioni bioetiche.

Ne parliamo con il prof. Carlo Casonato, Professore associato confermato di Diritto pubblico comparato e responsabile del progetto BioDiritto presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trento.


Innanzitutto, prof. Casonato, da quali stimoli nasce la disciplina del biodiritto, e quale ne è, a suo avviso, l’utilità?


Personalmente, ho cominciato ad interrogarmi su questioni di biodiritto quasi per caso e senza averne consapevolezza. Dopo essermi laureato a Trento con una tesi di diritto costituzionale comparato, ho ottenuto dal Consiglio d’Europa una borsa di studio per approfondire il tema dei trattamenti sanitari obbligatori ed i rispettivi limiti alla tutela della riservatezza/privacy. Ne è uscita una prima monografia (1995) in cui, inevitabilmente, mi sono trovato ad affrontare come diversi ordinamenti bilanciavano il principio di autodeterminazione ed il right to privacy (concetti funzionalmente equivalenti) con le esigenze di sicurezza e di salute pubblica della collettività. Un tema classico di “libertà individuale v. imposizione statale”, le cui implicazioni generali, però, stavano crescendo a dismisura a motivo dell’intreccio fra un inarrestabile sviluppo tecnologico ed una forte evoluzione culturale e giuridica dei diritti dei pazienti (la nuova versione del codice di deontologia medica, ad esempio, è del 1998). Mi scuso per quest’inizio di carattere autobiografico, ma attraverso le mie prime ricerche mi sono reso conto di come le problematiche che siamo soliti ricondurre alla materia bioetica fossero estremamente stimolanti nel senso di porre al diritto interrogativi molto concreti e sempre nuovi, i quali non sono facilmente inquadrabili nelle categorie giuridiche con cui siamo abituati a ragionare. Una fase di fine-vita altamente medicalizzata, ad esempio, ci spinge ad interrogarci sulle definizioni di morte e di vita, sul principio di disponibilità o indisponibilità delle stesse, sulla reazione dell’ordinamento nei confronti di imposizioni contro la volontà individuale. Il cd. danno da nascita (wrongful life e wrongful birth), da diversa prospettiva, ci spinge a chiederci in che termini una vita possa essere considerata un danno risarcibile; l’embrione, ancora, non può certo definirsi persona ai sensi del codice civile, anche se il diritto lo riconosce come centro di interessi variamente meritevoli di tutela; e gli esempi, come sappiamo tutti, potrebbero proseguire numerosi. In quest’ottica il biodiritto ci spinge a verificare la validità e l’utilità delle categorie giuridiche che ci sono familiari alla luce dei mutamenti sociali e scientifico-tecnologici tipici del nostro tempo.

Un altro aspetto che mi pare importante segnalare riguarda il metodo con cui, assieme ad una serie di colleghi e collaboratori, cerchiamo di affrontare il biodiritto. Negli Stati Uniti, che pure hanno dato la luce negli anni ’60 alla bioetica, il biodiritto è insegnato attraverso testi che noi chiameremmo al massimo Casi e materiali. Si tratta dei popolari Casebooks la cui parte prevalente è generalmente costituita da estratti di sentenze anticipati da brevissime introduzioni e seguiti dagli usuali Comments and Questions. In linea con il concetto di common law, la concretezza del caso è dominante e quasi assente pare lo sforzo di sistematizzazione e razionalizzazione («The life of the law has not been logic; it has been experience», Oliver Wendell Holmes). In Italia, d’altro canto, pare essere avvenuto il fenomeno inverso. Il diritto si è solo recentemente cominciato ad occupare non occasionalmente delle tematiche bioetiche e tendenzialmente prevalente è stato il contributo sul versante filosofico. Le diverse tematiche, così, sono state più frequentemente oggetto di una lettura impostata sui principi generali dell’etica (personalismo, utilitarismo, neocontrattualismo, ecc.) più che calate nelle problematiche concrete dei casi. Il metodo che vorremmo applicare per il biodiritto, invece, cerca di partire dai singoli casi, dagli specifici atti normativi interpretati alla luce dei principi costituzionali, come arricchiti dal confronto con le esperienze straniere. In questo modo, tentiamo di comprendere e di analizzare con spirito critico il dato giuridico inserendolo in un panorama più ampio.


L’attuale regolamentazione normativa è soddisfacente?

Non mi sembra che l’Italia possa essere considerata all’avanguardia nella disciplina delle problematiche bioetiche. Vorrei indicare due profili della questione. Alcuni temi sono semplicemente non regolati. Basti pensare alle dichiarazioni anticipate di trattamento o allo stesso principio base del consenso e del rifiuto al trattamento medico, per cui ci si deve ancora affidare ai termini generali della Costituzione laddove dichiara che «[n]nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge» (art. 32, secondo comma). La stessa Convenzione di Oviedo, cui si fa spesso riferimento, è stata sì oggetto di una specifica legge di ratifica (145 del 2001), ma, oltre a difettare dei decreti di attuazione, manca ancora del deposito dello strumento di ratifica presso il Consiglio d’Europa, tanto che l’Italia non appare fra gli Stati che l’hanno effettivamente ratificata. Il secondo ordine di problemi riguarda la natura ed il carattere degli atti normativi che pure in questi ultimi anni sono stati adottati. Faccio particolare riferimento alla legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita che, molto di più di quanto abbia fatto emergere l’esito del referendum, mi pare continui a lacerare il tessuto sociale, scientifico, medico e giuridico italiano. Mi sembra che rimanga una legge imposta dalla maggioranza e non condivisa da larghi strati della società; una legge che presenta – a mio parere – evidenti profili di illogicità, contraddittorietà ed illegittimità costituzionale. Anche nei settori in cui sono intervenute discipline specifiche, quindi, non mi pare che si sia costituito un quadro giuridico complessivamente coerente ed efficace.


Quali sono i punti problematici con cui si scontra il biodiritto?

Le questioni bioetiche tendono a far emergere la struttura morale – potrei dire – dell’interprete; evocano prepotentemente la sua sensibilità personale. Se l’interpretazione è in ogni caso un’attività non neutra ma soggettivamente orientata, quella rivolta a questioni delicate come la definizione della morte o l’inizio della vita tende ad esserlo in massimo grado. Una prima difficoltà, quindi, consiste nel cercare di analizzare il diritto che si occupa delle questioni bioetiche utilizzando un metodo che limiti, nel possibile, la dimensione soggettiva. Nelle nostre ricerche, quindi, tendiamo a privilegiare un criterio di analisi critica che si basa sulla coerenza fra formanti, sul principio di non contraddizione interna, facendo specifico riferimento ai principi costituzionali adottati dall’ordinamento oggetto d’indagine. Non tendiamo insomma a giudicare una legge o una sentenza in termini di giustizia astratta, ma a rilevarne i punti deboli e quelli di forza in riferimento al rispetto delle linee principali fatte proprie dall’ordinamento. Una sorta di “valutazione d’impatto normativo”, in cui l’oggetto è analizzato in riferimento al contesto entro il quale si troverà a produrre i propri effetti.
Un problema di altro ordine riguarda il ritardo del formante legislativo rispetto alla velocità del suo oggetto. Oltre alla fisiologica lentezza del processo legislativo, la materia bioetica – come anticipato – è capace di suscitare le grandi questioni di civiltà su cui il tessuto sociale sempre meno riesce a trovare accordi sufficientemente condivisi. La presunzione del possesso della verità, in questo senso, si sta affermando come un dato preoccupante, causa di inefficacia di un diritto che dovrebbe costituire un fattore di unione e non di lacerazione. Mi sbaglierò, ma mi pare che l’Italia debba ancora compiere un lungo cammino prima di giungere a quel livello di maturità culturale che potrà permettere un dialogo costruttivo fra posizioni che si riconoscono a vicenda e che sono in grado di entrare nel merito delle questioni; un dialogo che permetterà di porre le basi per un diritto tollerante, che superi un’impostazione di assolutismo etico e culturale che appare estranea alla nostra tradizione giuridico-costituzionale .


Lei propone due ipotesi “tese al recupero di un ruolo del diritto e del diritto costituzionale in bioetica”: una sostanziale-costituzionale e una procedimentale . Come le sintetizzerebbe?

Per alcuni profili, la Costituzione mi pare poter assumere anche in riferimento alle tematiche bioetiche un significato di base, di primo livello. Pare contenere, in altri termini, un nucleo duro di principi direttamente applicabili anche ai casi concreti e in grado di fornire una base sufficientemente chiara, coerente, condivisa ed efficace per una perlomeno parziale formazione e legittimazione del biodiritto. L’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, ad esempio, fonda un principio cardine in ambito sanitario: il diritto di rifiutare i trattamenti che non siano espressamente previsti da una legge. La libertà di coscienza costituisce un altro profilo su cui il diritto costituzionale può dare indicazioni chiare, precise e vincolanti. Intesa come “relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso” trova fondamento in una lettura sistematica degli articoli 2, 19 e 21 della Costituzione come offerta dalla Corte costituzionale in una serie di sentenze. E su questa linea non avrei dubbi a reputare incostituzionale una legge che non garantisse al personale sanitario il diritto di non intervenire in materie “eticamente sensibili” (si pensi all’interruzione volontaria di gravidanza, alla pma o all’atto della sospensione di un trattamento di sostegno vitale) e questo anche a scapito di rischiare che determinati interventi vengano svolti da una minoranza anche esigua del personale sanitario.
I problemi, tuttavia, riemergono non appena si abbandoni questo primo livello per cercare di trovare una disciplina precisa su ambiti di maggior complessità. Che dire ad esempio, del divieto (pur tutto italiano) di fecondazione eterologa o del livello di tutela dell’embrione? Ecco allora la distinzione – applicabile anche in altre ipotesi – fra un primo livello, minimo ma decisivo in riferimento al quale la Costituzione contiene principi chiari e vincolanti e su cui la Corte costituzionale è chiamata ad intervenire in funzione di garanzia, ed un livello ulteriore la cui disciplina, tendenzialmente libera da limiti stretti in Costituzione o da interventi interpretativi della Corte, potrà essere orientata dal legislatore, oltre che giudicata dagli elettori, secondo la propria volontà discrezionale. È in questo secondo ambito libero da stringenti vincoli costituzionali che si può proporre la scelta procedurale. Una procedura, però, il cui esito non si basi sulla forza dei numeri, sul mero principio maggioritario, ma che si articoli attraverso un dialogo intellettualmente onesto e disponibile al compromesso. Su questa linea, vorrei sottolineare come una dimensione procedurale che prenda sul serio e dia spazio ad una pluralità di contributi sia la forma che maggiormente incontra le caratteristiche dello stato costituzionale contemporaneo e quella che con maggiore probabilità permetterà di costruire un biodiritto utile anche oltre la ridotta sfera del “costituzionalmente vincolato”.


La complessità di una trattazione di questioni bioetiche dal punto di vista giuridico è comprensibile anche ponendo l’attenzione alla pluralità di ordini istituzionali e culturali chiamati a diverso titolo a intervenire sulle decisioni: Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, fonti giuridiche territoriali (dal diritto internazionale all’autonomia regionale), fonti secondarie, circolari, e ancora comitati etici, comunità scientifica, autonomia e responsabilità del medico, consenso del paziente.
A suo giudizio, questo pluralismo è ostacolo o risorsa?


Se il pluralismo non pare principio oggi in voga, a me sembra che il suo rispetto sia invece l’unica via per ottenere un biodiritto equilibrato, che permetta di bilanciare la cifra dell’imposizione con quella della libertà. Si tratta, insomma di un biodiritto aperto, a geometria variabile, che basa il proprio riconoscimento non sul comando autoritario, ma sull’essere il risultato di una procedura dialogica, di contrapposizione anche accesa ma sempre intellettualmente onesta fra più componenti della società, della politica, delle religioni, della scienza, del diritto, della cultura. Un dialogo in cui nessuno vince sulla base dei rapporti di forza, ma con-vince caso per caso chi dispone delle migliori argomentazioni. In questa prospettiva, si potrebbe giungere alla formazione di un biodiritto che, più che altro, si legittima prevalentemente attraverso il carattere plurale del procedimento di formazione: come ho scritto in altra sede, non veritas nec auctoritas sed pluralitas facit legem .


Il legislatore come può orientarsi di fronte a questi approcci?

Non è facile: tempo e disponibilità al dialogo

Più facile a dirsi che a farsi, certamente; anche se mi sento di invitare a non rassegnarsi a brutte leggi; a imposizioni lesive della libertà individuale e dei principi costituzionali da parte di chi, di volta in volta, riesce ad avere un voto in più in Parlamento in occasione della votazione di un provvedimento. Discorsi del tipo “meglio una brutta legge che nessuna legge”, che pure sono circolati numerosi nel dibattito sulla legge sulla procreazione assistita anche da parte di chi l’ha sostenuta, mi sembrano preoccupanti in quanto tesi a svilire il valore civico su cui anche la nostra società è basata. Fra una brutta legge e nessuna legge, come cittadino e come giurista, preferisco una buona legge, e pretendo che chi rappresenta il corpo elettorale faccia di tutto per arrivare a soluzioni equilibrate ed efficaci. Come altri ordinamenti ci dimostrano – ho in mente il Canada, ad esempio – buone leggi sono possibili anche in materia bioetica e mi sembra desolante che chi è stato scelto per rappresentare la nazione si nasconda dietro comode posizioni che nascondono il problema.

C’è un tema in particolare che vorrei iniziare ad affrontare insieme a lei, quello della “morte dignitosa e sospensione delle cure”, citando una sua pubblicazione . Parliamo delle implicazioni giuridiche di atti e decisioni che coinvolgano pazienti terminali il cui mantenimento in vita è subordinato alla costante somministrazione di terapie e all’alimentazione e idratazione artificiale. Recenti casi di cronaca italiana e internazionale (caso Englaro, caso Terry Schiavo) hanno scosso l’opinione pubblica sui temi del mantenimento in vita, del rifiuto delle terapie, dell’accanimento terapeutico, del delicato confine tra mantenimento in una vita dignitosa oppure biologica, da un lato. Dall’altro lato, per le riflessioni che si aprono circa il riconoscimento di una volontà, accertata o verosimile, del paziente stesso, e su quali possibilità di un intervento e una decisione a esso estranee.

In questo stesso settembre 2005 il Comitato nazionale di bioetica (Cnb) si è pronunciato sulla non validità di un eventuale testamento biologico di pazienti (generalmente legittimato negli Stati Uniti d’America) che si fossero pronunciati, quando in piena coscienza, richiedendo la sospensione di alimentazione e idratazione artificiale nell’eventualità di uno stato vegetativo persistente. Cibo e acqua non sono considerati atti medici ma assistenza ordinaria. Focalizzandoci sull’alimentazione artificiale e il rifiuto delle terapie, troviamo una trattazione sul tema nell’ordinamento italiano? 


Per come interpreto il dato costituzionale, come ho detto, il diritto al rifiuto delle cure mi sembra fondato nell’articolo 32, secondo comma. Per chi ha la capacità di comprendere pienamente le informazioni sul proprio stato di salute, sulle prospettive della prognosi, sulle conseguenze dell’intraprendere o rifiutare un determinato trattamento, quindi, mi sembra che sia proprio la Costituzione a riconoscere un diritto di autodeterminazione terapeutica. E visto che i trattamenti sanitari obbligatori sono previsti in ambiti specifici (vaccinazioni o salute mentale, ad esempio) mi sembra evidente che anche i trattamenti di sostegno vitale debbano essere interrotti a fronte di una espressa e pienamente consapevole volontà del soggetto.

Tale posizione, e vengo al tema della nutrizione e idratazione artificiale, mi sembra anche confermata dal fatto che chi si oppone alla capacità del soggetto di rifiutare tali trattamenti vitali, non revochi in dubbio il diritto al rifiuto di per sé, ma sostenga che la nutrizione artificiale non sia tecnicamente un trattamento sanitario, ma una cura vitale eticamente e deontologicamente doverosa. Nel parere del CNB dell’ultimo settembre, ad esempio, si sostiene come «acqua e cibo non diventano … una terapia medica soltanto perché vengono somministrati per via artificiale». Devo dire che questa posizione non mi convince. Anche la ventilazione meccanica (il cd. polmone d’acciaio) non sarebbe allora trattamento sanitario e non rientrerebbero nel contenuto del diritto al rifiuto? E dove porre la linea fra le sostanze nutritive somministrate per via artificiale (si pensi ai farmaci) che non costituirebbero di per sé trattamento sanitario e che quindi non potrebbero essere rifiutate? La letteratura internazionale, inoltre, è perlopiù concorde nel considerare la nutrizione artificiale un trattamento sanitario a tutti gli effetti.

Il problema allora, mi sembra stia da un’altra parte e consista nel ricostruire la volontà dei pazienti incapaci di esprimersi. Una volta accertata la volontà di rifiutare il trattamento, mi sembra che l’imposizione dello stesso, anche di sostegno vitale e anche di nutrizione artificiale, equivalga a tradire la struttura morale del soggetto ed un suo preciso diritto costituzionale.

Volontarietà dei trattamenti sanitari; consenso informato; alimentazione e idratazione artificiale quali “atti eticamente e deontologicamente doverosi”, secondo il Cnb e, in parallelo, “eutanasia attiva”; “eutanasia passiva”; “omicidio pietoso”. Può aiutarci a dare organicità a questo quadro?

Purtroppo no. Mi sembra anzi che il diritto che si occupa di queste tematiche si presenti particolarmente incoerente e problematico. Segnalo, ad esempio, i diversi ed anche contrapposti

segunda-feira, 15 de agosto de 2011

“Giustizia minorile e prospettive d’intervento per i minori assuntori di sostanze stupefacenti entrati nel circuito penale”

Atti del Convegno “Carcere e droghe: aspetti organizzativi” (Roma, 4 giugno 2009)
Convegno “Carcere e droghe: aspetti organizzativi”
(Roma, Presidenza del Consiglio dei ministri, 4 giugno 2009)

di Serenella Pesarin

Il fenomeno del disagio, del disadattamento e della devianza dei minori – ragazzi che entrano nel circuito penale dai 14 ai 18 anni di età - è un fenomeno tristemente in crescita. L’attività del Dipartimento è rivolta alla comprensione del fenomeno “disagio minorile” nelle sue diverse espressioni e in quanto fattori produttivi dei comportamenti devianti e della commissione di reati.
La residualità di applicazione della misura del carcere, secondo i principi fondamentali del codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. 448/88), è dovuta alla previsione di misure cautelari non detentive quali le prescrizioni, la permanenza in casa e il collocamento in comunità, oltre che ad una più ampia agibilità delle sanzioni sostitutive alla detenzione.
Tutti gli interventi destinati ai minori sono centrati sulle particolari esigenze rilevate e sono svolti nel territorio attraverso progetti educativi individualizzati.
In particolare, l’istituto della messa alla prova, art.28 D.P.R. 448/88, collegabile all’impianto filosofico della “probation” corrisponde alla necessità di evitare la definizione del processo in quanto anticipa la messa alla prova rispetto alla pronuncia sul caso.
Il giudice può disporre la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne in esito alla realizzazione di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili della Giustizia, a cui il minore è affidato, in collaborazione con i servizi degli Enti locali. Il processo viene sospeso per un periodo non superiore ai tre anni ed il progetto di intervento deve prevedere le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente sociale, gli impegni specifici assunti dal minore, le modalità di partecipazione degli operatori dei servizi minorili e di quelli degli Enti locali, le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

TIPOLOGIA DELL'UTENZA

Dati statistici a livello nazionale(1)
Appare opportuno, in questa sede, dare un quadro generale della dinamica del fenomeno della “criminalità minorile” sull’intero territorio nazionale nel periodo relativo all’ultimo quinquennio (2004-2008). In tal modo sarà più facile inquadrare il fenomeno più specifico dei minori assuntori di sostanza stupefacenti in ingresso e/o presi incarico dai servizi del sistema giustizia minorile italiano.
La tabella n. 1 evidenzia l’andamento degli ingressi nei Centri di prima accoglienza (CPA).
Nell’arco di tempo preso qua in considerazione, si registra un evidente calo degli ingressi totali nei CPA. Solo negli ultimi due anni il decremento è pari al -14,1%.

Tabella 1
Ingressi nei Centri di prima accoglienza
2004 2005 2006 2007 2008
3.866 3.655 3.505 3.385 2.908


In relazione alla provenienza dei soggetti secondo le categorie maggiormente rappresentate nelle statistiche (italiani, romeni, dall’ex Yugoslavia(2) e marocchini), il generale decremento registrato si riscontra in particolar modo per quanto riguarda i minori provenienti dal Marocco e, in misura minore, dai paesi dell’ex Yugoslavia. Questi ultimi, tuttavia, manifestano un andamento altalenante, mentre c’è una sostanziale stabilità degli italiani. Per quanto concerne i minori romeni, si registra il forte incremento dei loro ingressi fino all’anno 2006, mentre tra il 2006 e il 2008 si è innescata una tendenza inversa che indica una marcata inflessione.
Il calo degli ingressi registrato nei Centri di prima accoglienza (CPA) si è verificato, nello stesso arco temporale preso in considerazione in precedenza, anche per quanto riguarda gli ingressi negli Istituti penali per i minorenni (IPM), così come evidenziato dalla tabella n. 2.

Tabella 2
Ingressi negli Istituti penali per i minorenni
2004 2005 2006 2007 2008
1594 1489 1362 1337 1347


Si registra, però, negli Istituti penali per i minorenni un crescente aumento di provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria minorile di esecuzione di pene e di custodia cautelare per soggetti provenienti dalla libertà, nonché si evidenzia un innalzamento della presenza media giornaliera dei minori ristretti. Ciò produce un continuo stato di sovraffollamento in tutti gli Istituti penali per i minorenni operanti sul territorio nazionale, anche a motivo di una riduzione della capacità ricettiva dovuta a oggettive situazioni di inagibilità e allo svolgimento di lavori di ristrutturazione. Questa situazione provoca un movimento continuo di detenuti e un incremento del numero dei minori da ospitare notevolmente al di sopra della effettiva ricettività. Gli effetti immediati di tale condizione sono: per i minori la limitazione dell’esercizio del diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia ed i difensori. Per il personale un aggravio di lavoro per l’organizzazione e la gestione di un numero elevato di detenuti e per il consistente numero di traduzioni fuori distretto, con ciò che ne consegue in termini di regolare svolgimento delle attività trattamentali a fronte di un notevole impegno di risorse umane ed economiche.
Relativamente agli ingressi secondo provenienza dei soggetti, il dato inerente gli stranieri continua ad essere in calo (da 965 del 2004 a 653 del 2008), mentre per quanto riguarda gli italiani, persiste l’incremento iniziato nel 2006.

Tabella 3.
Ingressi negli Uffici dei servizi sociali per i minorenni
2004 2005 2006 2007 2008
13892 13901 13066 14774 17814


Per quanto concerne gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM), il dato relativo alle azioni di servizio sociale attivate indica (tabella n. 3) un netto incremento che inizia nel 2006.
Per quanto riguarda la provenienza dei soggetti, gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) da sempre sono caratterizzati dalla prevalenza di utenza italiana poiché, come è noto, la legislazione minorile pone, come requisito per l’accesso ai benefici diversi da quelli della restrizione in carcere ( prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, altro), vincoli legati alla sussistenza di adeguate condizioni personali, familiari e sociali. Ed è altrettanto noto che la fenomenologia della devianza minorile straniera, oramai da qualche anno, è caratterizzata, oltre che da altri ed articolati elementi, dal fenomeno dei minori non accompagnati, comunitari e non.
Per quanto riguarda le comunità, si può evidenziare, nella tabella n. 4, un costante e forte aumento degli ingressi. Detto incremento si distribuisce sia per quanto concerne gli italiani, sia per quanto concerne gli stranieri.

Tabella 4
Ingressi nelle Comunità
2004 2005 2006 2007 2008
1806 1926 1899 2055 2188


La valutazione qualitativa dell’utenza impone una prima considerazione, quella della presenza di tutte le problematiche che investono gli universi del disagio minorile, infatti, emergono:

problematiche di tossicodipendenza,
soggetti bordeline dediti al policonsumo di sostanze,
il fenomeno della manovalanza minorile ad uso della criminalità organizzata,
i minorenni stranieri privi di riferimenti familiari spesso non accompagnati,per i quali è difficile costruire percorsi di reinserimento,
minori con problematiche psicopatologiche che richiedono interventi specialistici in stretta connessione con la competenza clinica,
i minori abusanti;
il fenomeno delle baby gang e di atti di bullismo ai limiti del penale,
l’utenza ultradiciottenne, costituita per la maggior parte dei casi da soggetti in espiazione di pena, detenuti prevalentemente negli Istituti meridionali, non di rado collegati alla criminalità organizzata.

Tutto ciò rappresenta un momento del “malessere” che attraversa gli universi giovanili che appare trasversale e non più riconducibile alle cosiddette “povertà sociali”. L’uso di sostanze stupefacenti non è più associato ad una ricerca di evasione, ma bensì ad un’ ansia correlata al raggiungimento di prestazioni sempre più elevate richieste da una società che si trasforma velocemente ed il cui sistema valoriale non è più un riferimento stabile. Si assiste ad una caduta di “impegno educativo” verso le nuove generazioni, che risentono della frammentazione di questo periodo, aggravate da fenomeni che si susseguono con una rapidità temporale mai registrata come oggi. La globalizzazione ha accentuato paradossalmente i localismi, da qui il frantumarsi di “categorie omogenee” e di “valori unici” di riferimento, che oltre ad ingenerare una “orfananza” di culture, producono una sempre più crescente frammentazione e destabilizzazione rispetto a percorsi volti ad acquisire l’identità personale e sociale senza la quale si manifestano situazioni di disagio, disadattamento e devianza.

Dati statistici sui minori assuntori di sostanze stupefacenti (3)

La tabella n. 5 evidenzia un trend che, a partire dal 2006, indica un netto e costante aumento di minori assuntori di sostanze stupefacenti e/o dediti al policonsumo, in ingresso e/o in carico ai servizi della giustizia minorile. Detto aumento appare determinato, in modo esclusivo, dal dato relativo ai ragazzi italiani che, dal 2006 al 2008, hanno fatto registrare un allarmante incremento pari al 41,3%, a fronte di un decremento dei ragazzi stranieri, nel medesimo periodo, pari al -11,8%. Nel 2008, così, i ragazzi italiani sono arrivati a costituire oltre l’80% del totale di minori assuntori di sostanze stupefacenti di cui si fanno carico e per i quali lavorano i servizi della giustizia minorile(3).

Tabella 5
Minori assuntori di sostanze stupefacenti transitati nei servizi minorili
Ingressi 2004 2005 2006 2007 2008
Italiani 752 716 612 764 865
Stranieri 280 291 245 233 216
Totali 1.032 1.007 857 997 1.081


Relativamente al 2008, il numero di soggetti assuntori di sostanze stupefacenti in ingresso e/o in carico ai servizi della gustizia mnorile è aumentato, rispetto all’anno precedente, dell’8%. Come detto, la stragrande maggioranza di essi sono italiani, seguiti, a notevole distanza, dai ragazzi provenienti dal Marocco (9%) e dalla Romania (1,6%). Per quanto riguarda le loro caratteristiche, la maggioranza è composta da maschi (95%) di età compresa tra i 16 e i 17 anni (71%).
Questi soggetti, nella loro totalità, rispondono, in prevalenza, di reati di detenzione e spaccio per il 58% e contro il patrimonio per il 36%. Residuali sono le rimanenti categorie di imputazione.
Appare necessario indicare che tra le varie sostanze stupefacenti, i cannabinoidi risultano essere le sostanze maggiormente assunte (78%), ma preoccupante è anche l’uso di cocaina (10%) e oppiacei (7%). Queste ultime due sostanze aumentano d’importanza statistica con l’aumento dell’età dei soggetti, mentre accade l’inverso con i cannabinoidi che sono maggiormente usati dai ragazzi più piccoli.
In questo quadro generale, appaiono allarmanti i dati che indicano la percentuale di assuntori giornalieri di sostanze stupefacenti (35%, in aumento rispetto al precedente anno) e quella di chi presenta forme di dipendenza da più di un anno (38%).
L’introduzione di nuove sostanze sul mercato e l’evoluzione del consumo di quelle tradizionali hanno diversificato la modalità di assunzione delle sostanze. I cannabinoidi, ad esempio, vengono assunti anche per via inalatoria mentre è possibile consumare oppiacei o cocaina fumando sostanze come il kobret o il crack.
I dati riguardanti il contesto di assunzione della sostanza fanno registrare che è in aumento la percentuale degli assuntori in gruppo.
Gli accertamenti sanitari effettuati nell’anno 2008 dai servizi minorili della Giustizia per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti sono stati 2.029 nei Centri di prima accoglienza e 1007 negli Istituti penali per i minorenni.
Gli interventi di tipo farmacologico effettuati dai CPA, IPM, Comunità e Uffici di servizio sociale per i minorenni sono stati 326, gli invii al servizio tossicodipendenze sono stati 389 e in comunità sono stati 50.
Si specifica che secondo i dati dell’Istat su “l’uso e l’abuso del consumo di alcol in Italia” esiste un forte incremento del consumo di alcol tra giovanissimi con modalità a rischio in quanto l’assunzione avviene fuori dal contesto familiare e non in corrispondenza dei pasti. Inoltre, emerge la precocità dell’assunzione rispetto all’età dei consumatori abituali e in genere l’alcol diviene una sorta di automedicazione contro gli stati d’ansia e di stress. L’estensione del fenomeno nella fascia giovanile fa presumere che anche tra l’utenza penale minorile vi sia questa diffusione anche se non sempre rilevabile, in quanto tale condotta non viene percepita come rischiosa.
Secondo informazioni pervenute dai servizi minorili risulta che l’abuso di sostanze si caratterizza come poliassunzione di sostanze stupefacenti e alcol.
L’uso di sostanze da parte di minori stranieri sembra essere legato allo spaccio o ad un consumo normale ed abituale non percepito come sintomo di devianza in quanto culturalmente accettato nel paese di origine, come nel caso delle popolazioni provenienti dal nord Africa.
La problematicità del minore che accede ai servizi della giustizia minorile è piuttosto complessa e variegata, quasi mai esclusivamente centrata sulla tossicofilia o la tossicodipendenza.
Il profilo tipologico del minore che usa e abusa di sostanze stupefacenti non può essere in alcun modo assimilato a quello dell’adulto in quanto l’orientamento verso comportamenti di tossicofilia raramente comporta una certificazione di tossicodipendenza, pur richiedendo interventi specialistici da parte delle Aziende sanitarie e dei Ser.T che prevengano la cronicizzazione del comportamento. Le modalità di aiuto e i percorsi di recupero devono privilegiare un approccio individualizzato con la realizzazione di interventi di sostegno e accompagnamento educativo. L’entrata nel circuito penale costituisce, paradossalmente, una opportunità di aggancio del minore e una opportunità di crescita e responsabilizzazione rispetto ai comportamenti devianti messi in atto.

Minori assuntori di sostanze stupefacenti: competenze, funzioni e modello d’intervento

Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria”, all’articolo 1 stabilisce che i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali”. In particolare, con detto decreto e con il decreto del 21 aprile 2000 di “Approvazione del progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario”, il sistema sanitario nazionale è stato chiamato ad intervenire nei settori della prevenzione e cura della tossicodipendenza e delle patologie ad essa correlate e nella cura e prevenzione delle patologie psichiche. cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza.
L’articolo 2 definisce il quadro di riferimento per le azioni da porre in essere, stabilendo che:

Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende sanitarie e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
L'assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati è organizzata secondo principi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione della assistenza sociale e sanitaria garanzia della continuità terapeutica.
Alla erogazione delle prestazioni sanitarie provvede l'azienda sanitaria. L'amministrazione penitenziaria provvede alla sicurezza dei detenuti e a quella degli internati ivi assistiti.
La riforma del Titolo V parte II della Costituzione della Repubblica ha attribuito alla Regioni ed alle Amministrazioni locali un ruolo centrale. Le Regioni, infatti nell’ambito della predetta normativa hanno assunto, con il concorso degli Enti locali e dei Comuni, anche la titolarità per l’esercizio di funzioni di indirizzo programmazione e coordinamento in materia socio assistenziale e sanitaria.
La riforma della Legge Costituzionale ha ridisegnato in maniera sostanziale l’assetto delle Istituzioni della nostra Repubblica, in modo da renderle più vicine ai bisogni locali e più capaci di dare voce alla società civile ed alla pluralità dei soggetti coinvolti, al fine di garantire “livelli essenziali di assistenza” per tutti i cittadini.
Il sistema giuridico attuale è ispirato al principio di sussidiarietà. Infatti la generalità delle competenze e delle funzioni amministrative (art. 118 come modificato dalla legge costituzionale del 18.10.2001 n. 3) vengono attribuite ai Comuni alle Province agli altri Enti locali sovracomunali, poi alle Regioni ed infine allo Stato. Il riconoscimento di una pluralità soggettuale nella gestione, nella organizzazione ed erogazione dei servizi e delle prestazioni per il governo delle politiche sociali, coinvolge nuovi e differenti attori “istituzionali e non” che concorrono a soddisfare i crescenti e sempre più complessi bisogni delle persone , delle famiglie, delle comunità locali e dell’intera società.
La cultura del dialogo e della operatività interistituzionale, della collaborazione della comunità civile e dell’Amministrazione della Giustizia minorile, è presente nell’ordinamento penitenziario (L. 354/75, Regolamento di esecuzione DPR 230/2000), ma in misura ancora più determinante nel codice di procedura penale minorile (DPR 448/88, DL.vo 272/89).
Tale processo di decentramento ha interessato le politiche socio-assistenziali e sanitarie, ispirando le norme del settore. Ne consegue che l’Amministrazione della giustizia minorile, nel perseguire i propri fini istituzionali, non può prescindere da un’attività di programmazione, di progettazione e di erogazione di servizi e prestazioni con le Regioni e gli Enti locali, cui la vigente normativa attribuisce titolarità di ruolo. Significa, allora, la co-costruzione di azioni-progettualità integrate con dette istituzioni locali rivolte non solo alla prevenzione primaria e secondaria, ma anche a quella terziaria in materia socio-assistenziale e sanitaria.
Dette trasformazioni istituzionali dell’organizzazione amministrativa statale e locale hanno originato la conseguente contrazione delle risorse finanziarie di questo Dipartimento rispetto agli anni passati e per il decentramento in atto sempre più le relative disponibilità si ridurranno in favore di nuovi bacini di risorse esigibili solo attraverso progettualità integrate, interistituzionali e territorialmente pianificate.
Con il DPCM 1° aprile 2008, predisposto dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, dell’economia e della funzione pubblica e dopo l’approvazione della Conferenza Stato-Regioni, dal 1° gennaio 2009 sono state trasferite al SSN le funzioni sanitarie e le relative risorse finanziarie, umane e strumentali afferenti la medicina penitenziaria.
Tale passaggio di competenze richiede la definizione e a livello locale di accordi interistituzionali tra i referenti delle Regioni, delle ASL e Centri per la giustizia minorile e i servizi minorili di rispettiva competenza territoriale per garantire la continuità nell’erogazione del servizio e del trattamento terapeutico nei confronti dei minorenni sottoposti a procedimento penale.
Per l’attuazione del DPCM sono state predisposte le 'Linee di indirizzo per gli interventi del servizio sanitario nazionale a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale', che disciplinano obiettivi di salute e livelli essenziali di assistenza. In particolare, in accordo con il piano sanitario nazionale i principali obiettivi di salute che devono essere perseguiti sono:

promozione della salute, anche all’interno dei programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria, mirata all’assunzione di responsabilità attiva nei confronti della propria salute
promozione della salubrità degli ambienti e di condizioni di vita salutari, pur in considerazione delle esigenze detentive e limitative della libertà
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, con progetti specifici per patologie e target differenziati di popolazione, in rapporto all’età, al genere e alle caratteristiche socio culturali, con riferimento anche alla popolazione degli immigrati
promozione dello sviluppo psico-fisico dei soggetti minorenni sottoposti a provvedimento penale, riduzione dei suicidi e dei tentativi di suicidio, attraverso l’individuazione dei fattori di rischio
In considerazione di quanto sopra, i Centri per la giustizia minorile e i servizi minorili che hanno storicamente operato, tramite accordi di programma e protocolli, con le Aziende ASL e i SERT per gli interventi trattamentali nei confronti dei minori ristretti in I.P.M. , ospiti delle Comunità ministeriali, dei C.P.A. o in carico all’USSM, stanno attivando le procedure per l’attualizzazione delle collaborazioni secondo i riferimenti definiti dal DPCM e dalle Linee di indirizzo sopra citate.
Lo scenario attuale prevede, pertanto, che l'assistenza ai soggetti tossicodipendenti sia garantita dal Ser.T. dell’Azienda sanitaria, competente per territorio, che stabilisce rapporti di interazione clinica, sia con i servizi minorili che con la rete dei servizi sanitari e sociali che sono coinvolti nel trattamento e nel recupero dei tossicodipendenti. La presa in carico del tossicodipendente prevede l'attuazione delle misure preventive, diagnostiche e terapeutiche che riguardano sia l'aspetto clinico che quello della sfera psicologica.
I programmi di intervento devono garantire la salute complessiva del minorenne dell’area penale e a tale scopo, è necessario prevedere:

la formulazione di percorsi capaci di una corretta individuazione dei bisogni di salute, in particolare tramite la raccolta di dati attendibili sulle reali dimensioni e sugli aspetti qualitativi che costituiscono la popolazione giovanile sottoposta a provvedimento penale con problemi di assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol per la quale non è stata formulata una diagnosi di tossicodipendenza e delle eventuali patologie correlate all'uso di sostanze (patologie psichiatriche, malattie infettive)
la sistematica segnalazione al Ser.T., da parte dei sanitari dei possibili nuovi utenti o soggetti con diagnosi anche solo sospetta e l'immediata presa in carico dei minori sottoposti provvedimento penale, da parte del Ser.T. e la garanzia della necessaria continuità assistenziale
l’implementazione di specifiche attività di prevenzione, informazione ed educazione mirate alla riduzione del rischio di patologie correlate all'uso di droghe
l’effettuazione di ogni eventuale intervento specialistico necessario per l'approfondimento diagnostico e terapeutico
la predisposizione o la prosecuzione di programmi terapeutici personalizzati, sulla base di una accurata diagnosi multidisciplinare dei bisogni del minore
la definizione di protocolli operativi per la gestione degli interventi predisposti per i minori sottoposti a provvedimenti penali presso le comunità terapeutiche, nei tempi previsti dal provvedimento di esecuzione
la realizzazione di iniziative permanenti di formazione che coinvolgano congiuntamente sia gli operatori delle Aziende sanitarie, che quelli della giustizia.
La presa in carico dei minori prevede la diagnosi e la predisposizione di un programma terapeutico che possa continuare anche dopo la dimissione del ragazzo dalla struttura minorile o comunque al termine della misura penale.

Collegamento con i servizi sanitari per tossicodipendenti

Le strutture e i servizi che vengono attivati dai servizi minorili sono il Dipartimento di salute mentale, il servizio tossicodipendenze, le comunità pubbliche o private, i centri diurni.
Gli interventi di tipo sanitario che vengono svolti nei Centri di prima accoglienza, negli Istituti penali per minorenni e nelle Comunità riguardano gli accertamenti diagnostici con la ricerca di sostanze stupefacenti ed interventi di tipo farmacologico. Il minore arrestato che entra in contatto col CPA viene visitato dai servizi sanitari per rilevare la tipologia ed il livello di sostanze presenti nell’organismo. Parallelamente sono previsti dei colloqui con gli assistenti sociali dell’USSM che devono riferire quanto osservato all’Autorità giudiziaria minorile. Essendo limitato a quattro giorni il termine massimo di permanenza del minore nella struttura non sempre si riesce a rilevare, se non in casi conclamati, il consumo di sostanze psicotrope.
Per tutti i servizi, un problema comune è la mancata percezione da parte del giovane del proprio stato, in altre parole il minore non si riconosce come tossicodipendente. Pertanto il grado di consapevolezza sembra rientrare tra gli indicatori utili per capire quale progetto rieducativo adottare.

Collocamento di minori in comunità terapeutiche

Tra le aree di collaborazione di maggiore rilevanza tra il sistema sanitario e quello della giustizia minorile, si individua certamente l’esecuzione del collocamento in comunità terapeutiche.
In attuazione dell’art. 7 del DPCM 1° Aprile 2008, è stato sottoscritto l’accordo in sede di Conferenza unificata Stato Regioni che stabilisce le forme di collaborazione e di collegamento tra le funzioni riguardanti la salute e le funzioni di sicurezza e trattamento. In merito agli inserimenti in comunità terapeutiche di minorenni sottoposti a procedimento penale è previsto “ (...) le Regioni, ferma restando la titolarità degli oneri relativi, forniscono l’elenco delle Comunità presenti sul proprio territorio ai Centri per la giustizia minorile che provvedono all’esecuzione del provvedimento con invio alla struttura terapeutica individuata di concerto a seguito di valutazione diagnostica”.
Pertanto, nel caso specifico di un minore tossicodipendente, che deve essere collocato in comunità in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria l’individuazione della struttura deve essere effettuata congiuntamente dalla ASL competente per territorio e dal servizio minorile della giustizia che ha in carico il minore sulla base di una valutazione delle specifiche dello stesso.
Tuttavia, in questa complessa fase di transizione emerge la questione, già evidenziata nel corso degli anni precedenti, relativa alla scarsità ed alla diversa distribuzione territoriale delle comunità terapeutiche, non omogenea nel territorio nazionale, in grado di accogliere minori tossicodipendenti o tossicofilici. Tale problematica ha assunto dimensioni rilevanti in quanto l’attuale normativa è diventata più esplicita riguardo all’obbligo per le Regioni di provvedere al collocamento dei minorenni in comunità terapeutiche. Precedentemente, infatti, il collocamento veniva realizzato anche in comunità fuori dal territorio regionale in base alla tipologia della struttura e al progetto d’intervento.
Ulteriori difficoltà di inserimento si riscontrano nei casi di doppia diagnosi di cui sembra registrarsi un aumento negli ultimi anni. Molti sono i casi di tossicodipendenza o tossicofilia associati a psicopatologia, per i quali non risultano esserci strutture specializzate e pronte allo specifico trattamento.
L’attuale fase di passaggio di competenze ha comportato il trasferimento degli oneri finanziari e quindi delle relative risorse dalla giustizia minorile alle regioni: ciò ha riguardato anche il capitolo di spesa 2135 destinato alle “Spese per gli interventi per i minori tossicodipendenti, tossicofili, portatori di patologie psichiche” sul quale gravano, quindi, anche le spese per i collocamenti in comunità dei soggetti sopra individuati.
Tale capitolo era stato istituito a seguito dell’art. 4 duedecies della legge 49 del 21 febbraio 2006 che aveva inserito due nuovi commi nel Testo unico in materia di leggi sulla tossicodipendenza, il D.P.R. 309/1990, prevedendo il riconoscimento degli oneri per il collocamento in comunità terapeutiche e per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo dei minori con provvedimenti penali. Tale inserimento aveva permesso di colmare il vuoto legislativo e, pur salvaguardando gli accordi con gli enti territoriali che in alcune regioni ( Puglia e Sicilia ) già assicuravano la realizzazione di tale intervento, consentiva a tutti i minori di fruire di uno stesso trattamento socio-sanitario indipendentemente dalle regioni in cui veniva eseguita la misura penale. La normativa aveva infatti assicurato, in attesa della piena attuazione del trasferimento di tali competenze al Servizio sanitario nazionale, al Dipartimento giustizia minorile, per gli anni 2006, 2007 e 2008, uno stanziamento annuale di 2.000.000 di euro per la copertura di tali spese.
Nella definizione dell’entità degli oneri da trasferire alle regioni sono stati considerati anche tali stanziamenti e pertanto tutti gli interventi destinati all’utenza penale minorile con problemi di tossicofilia o tossicodipendenza non sono più sostenibili dall’Amministrazione della giustizia minorile.
Emerge, infatti, come elemento problematico la questione della diagnosi dello stato di tossicodipendenza e/o di disturbo psichiatrico in quanto non sempre può essere realizzata poiché trattandosi di soggetti adolescenti il rischio di etichettamento potrebbe condizionare pesantemente l’evoluzione della personalità.
Conseguentemente il collocamento in strutture specializzate per il trattamento dei tossicodipendenti potrebbe non essere corrispondente alle effettive esigenze del minore e privilegiare invece l’inserimento in una comunità socio-educativa per minori in cui siano garantiti anche interventi specialistici da parte del S.S.N. o la frequenza di un centro diurno che attui percorsi terapeutici adeguati.
In proposito il D.P.R. 309/90, così come modificato dalla Legge 46/2006 prevede all’art. 96 che l’intervento sanitario e socio-riabilitativo è rivolto ai minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche ed è realizzato sia in comunità terapeutiche che in comunità socio-riabilitative(4).
Invece, poiché resta ancora a carico del sistema giustizia, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, art. 8 del D.P.C.M. 1° aprile 2008 da parte delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le funzioni e le competenze in materia di sanità penitenziaria tra cui anche quelle relative al collocamento dei minori con problemi di tossicodipendenza nelle comunità del territorio per dette regioni e province, si reputa opportuno la riattribuzione di risorse finanziarie dedicate al settore sanitario penale minorile.
Tutto ciò premesso, l’ambito di lavoro sarà quello di dare concreta attuazione, attraverso gli strumenti indicati dal predetto DPCM alle modalità di collaborazione operativa sui collocamenti in comunità terapeutica per i minori del circuito penale.
Su questo versante dovranno essere affinate modalità di lavoro congiunte e condivise con le ASL di tutte le province al fine di attuare una presa in carico congiunta dei minori/giovani con problematiche di tossicodipendenza e di quelli con disagio psichico, spesso entrambi presenti nello stesso soggetto.
A breve termine verrà inoltre dato avvio al progetto “Insieme per”, curato dalla Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la giustizia minorile e finanziato, per un importo pari a € 143.000,00, dal Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il progetto consentirà l’inserimento della figura del “Compagno adulto” nel lavoro terapeutico tradizionale individuando, per i ragazzi destinatari dell’intervento, un percorso di riabilitazione sociale che consenta di ridurre l’emarginazione, di migliorare le competenze personali e le capacità relazionali per abbattere uno degli aspetti che aumentano la sofferenza psichica e il rischio di approccio a sostanze stupefacenti ed alcool.
L’accompagnamento educativo nelle attività previste dal progetto individuale elaborato dal servizio minorile della giustizia che ha in carico il minore/giovane adulto avrà l’obiettivo di aumentare il livello di autonomia personale e di facilitare il reinserimento sociale del soggetto.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 1° aprile 2008, sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica.
Nella prima fase di applicazione del decreto le risorse finanziarie, sono state ripartite tra le regioni, sulla base anche della tipologia delle strutture penitenziarie e dei servizi minorili presenti sul territorio di competenza, nonché dei flussi di accesso ai medesimi, secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

In relazione al quadro tipologico dell’utenza ed in base alla vigente normativa, appare necessario:

rivedere il Testo unico in materia di leggi sulla tossicodipendenza, il D.P.R. 309/1990 in relazione alla necessità di prevedere espliciti richiami al settore della giustizia minorile;
potenziare le strategie di intervento comuni, a livello nazionale e locale, quale metodo d’intervento più efficace per il conseguimento dei risultati attesi,
uniformare su tutto il territorio nazionale la modalità di attuazione degli interventi e delle prestazioni sanitarie, compresi i collocamenti dei minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti assuntori di sostanze stupefacenti e sottoposti a procedimento penale; tale obiettivo sarà perseguito da questo Dipartimento giustizia minorile, in sede del tavolo di consultazione, costituito da rappresentanti dei dicasteri della Salute e della Giustizia, delle regioni e province autonome e delle Autonomie locali, presso la Conferenza Unificata, anche attraverso la costituzione di un sottogruppo specifico per l’area penale minorile;
privilegiare l’intervento individualizzato rispettando la centralità del minore e quindi assicurando tutte le prestazioni e gli interventi a prescindere dalla struttura in cui vengano realizzati: in particolare si fa riferimento alla possibilità che i minori dell’area penale con problemi di tossicofilia possano essere collocati anche in strutture di tipo socio-riabilitativo con oneri a carico del S.S.N.;
attivare in ogni regione e provincia autonoma, gli Osservatori permanenti sulla sanità penitenziaria, con la presenza di rappresentanti della regione, dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile, competenti territorialmente, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia degli interventi a tutela della salute dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.
Stipulare gli accordi a livello territoriale tra A.S.L., Centri per la giustizia minorile e servizi minorili per disciplinare le modalità di collaborazione operative;
Assicurare, come previsto dalla normativa vigente, le prestazioni ed erogazioni di medicina specialistica, di assistenza farmaceutica ed effettuare gli accertamenti sanitari ai minori con problemi di tossicofilia e tossicodipendenza presenti nei CPA, negli IPM e nelle Comunità pubbliche;
prevedere per tutta l’utenza penale minorile con problemi riguardanti la dipendenza da sostanze un “presidio” del Ser.T nei tribunali per i minorenni in sede di udienza al fine di una presa in carico congiunta con i servizi minorili del minore e della programmazione degli interventi. La sperimentazione potrebbe essere attuata nelle sedi di Milano e Torino attraverso una convenzione che permetta un presidio del Ser.T nei due tribunali per i minorenni: tale esperienza è stata attuata a Milano dal Dipartimento amministrazione penitenziaria e il Ser.T per gli adulti;
riattribuzione delle risorse dedicate al settore sanitario penale minorile, stante, tra l’altro il non ancora avvenuto passaggio della medicina penitenziaria da parte delle regioni a statuto speciale;
Implementare il numero delle strutture comunitarie destinate specificamente al trattamento dei minori tossicodipendenti e predisporre un elenco delle comunità terapeutiche e/o socio-riabilitative che possano accogliere i minori tossicofili e portatori di sofferenza psichiatrica;
Garantire, qualora sussistano specifiche esigenze di tipo terapeutico, in osservanza del principio di continuità della presa in carico, la permanenza del minore nella stessa struttura anche a conclusione della misura penale.
Per l’utenza penale minorile di nazionalità straniera prevedere: 1) una regolamentazione delle competenze amministrative rispetto all’ultima residenza accertata quale criterio unitario e condiviso, esteso a tutto il territorio nazionale, che consenta quindi una certezza dei referenti operativi ed organizzativi; 2 ) l’attività di mediazione culturale quale supporto indispensabile alla definizione e all’attuazione del programma trattamentale.
Prevedere percorsi di accompagnamento con forte centratura educativa e di tutoraggio dei minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti assuntori di sostanze stupefacenti e sottoposti a procedimento penale attraverso specifiche progettualità che investono la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari ed il territorio.
Attivare percorsi di formazione professionale specifica per i minori del settore penale che consentano di acquisire competenze idonee a favorire il raccordo con il mondo del lavoro ed un possibile sbocco occupazionale.
Prevedere progettualità sperimentali di alternanza scuola, tempo libero, lavoro, realizzati in integrazione con le istituzioni competenti, scanditi in momenti applicativi e laboratoriali, alternati a momenti più teorici finalizzati a costituire per il giovane un’esperienza che favorisca un suo futuro inserimento sociale.
Sostenere il reinserimento sociale e lavorativo, spostando la centratura dalle sostanze e dai percorsi di cura, compresi i collocamenti in comunità terapeutiche, socio-riabilitativo ed educativo, a quelli dedicati al rafforzamento dell’identità personale, sociale e civile di ciascun adolescente e dei suoi accresciuti bisogni di sicurezza, di accompagnamento educativo e di riferimenti emotivi ed affettivi.
Attivare percorsi di formazione integrata tra operatori del sistema penale minorile e del servizio sanitario, degli enti territoriali, del terzo settore, del volontariato e tutte le agenzie educative per armonizzare le diverse competenze e metodologie d’intervento.
Il modello, infatti, attuato dal sistema penale è quello di un intervento integrato che costruisce reti interistituzionali capaci di riportare al centro il giovane con i suoi specifici bisogni a cui dare riscontro attraverso un progetto individualizzato e specializzato che con il coinvolgimento di tutte le agenzie educative gli consenta non solo la fuoriuscita dal sistema penale, ma anche il suo inserimento sociale e lavorativo e l’opportunità di poter esercitare una cittadinanza attiva fatta di diritti e doveri centrata sulla responsabilità senza la quale è impossibile ottenere qualsiasi successo riabilitativo.
Occorre infine recuperare come dice il Ministro Alfano una “squadra” chiamata Stato, capace di lavorare con una vera lealtà interistituzionale ed interorganizzativa, senza più autoreferenzialismi e/o riserve, avendo come unico obiettivo quello di costruire percorsi comuni, di promuovere il benessere, di assumere una coerente responsabilità verso le nuove generazioni con atti ed azioni di senso e di significato, centrando ogni processo sui reali bisogni della persona e della sua famiglia.


IL DIRETTORE GENERALE
Serenella Pesarin

Documento elaborato con la collaborazione di:
Maria Teresa Pelliccia, funzionario Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Giovanna Spitalieri, funzionario Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Massimiliano Lucarelli, funzionario Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari

Note
1. Dati del Servizio statistico – Ufficio I del Capo dipartimento ed elaborati dalla Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari.
2. Nella categoria “ex Yugoslavia” sono comprese la Bosnia e Erzegovina, la Croazia, la Macedonia, la Serbia, il Montenegro e la Slovenia.
3. Dati del Servizio statistico – Ufficio I del Capo dipartimento.
4. Art. 4 duodecies 6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunità terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.

do site do Ministero della Giustizia