segunda-feira, 11 de julho de 2016

La tutela giuridica dell’anziano nell’ordinamento italiano – Profili civilistici e penali

di Alberto Polacco e Andrea Polacco

1. L’anziano non autosufficiente nel diritto civile:
Prima di entrare nel merito degli istituti giuridici che tutelano il soggetto anziano non in grado autonomamente di provvedere alle proprie esigenze di vita appare necessario delineare due concetti fondamentali che ricorrono nell’ambito del diritto civile ma anche, come vedremo, in quello del diritto penale.

In particolare quando si parla di rimedi a tutela dell’anziano anche “ giuridicamente non autosufficiente “ è necessario fare riferimento alla nozione di capacità di agire.

Se da una parte qualsiasi persona al momento della nascita acquisisce la capacità giuridica ovvero la capacità di essere titolare di tutte le situazioni giuridiche soggettive collegate alla tutela dei propri interessi, dall’altra per esercitare tali diritti è necessario disporre della capacità di agire da intendersi quale idoneità a porre in essere in proprio atti volontari destinati ad incidere sulla propria sfera giuridica .

La capacità di agire si acquista, di norma, al raggiungimento della maggiore età cioè al compimento del diciottesimo anno ( art. 2 comma 1 del codice civile ).

Non sempre la persona fisica è in grado per malattia, per decadenza delle facoltà intellettive e/o volitive ( si pensi proprio all’anziano ) di gestire in prima persona le situazioni giuridiche che alla stessa pur fanno capo .

Quando difetta tale requisito il nostro ordinamento prevede una serie di rimedi per salvaguardare la persona incapace di agire dal rischio di porre in essere atti negoziali destinati a ledere i propri interessi: si pensi ad esempio al rischio di svendere la propria casa, fare acquisti sconsiderati, prestare denaro senza garanzie o compiere altri atti di liberalità dannosi.

Proprio per questi motivi il legislatore ha individuato una serie di istituti contenuti nel titolo XII del libro primo del codice civile tra i quali particolare rilievo assume l’amministrazione di sostegno, istituto che ricorre molto spesso nella pratica giudiziaria risultando molto più rari i casi d’interdizione legale e giudiziale stante la loro consistente invasività sull’autonomia soggettiva.

L’amministrazione di sostegno trova la sua disciplina nel Capo I del Titolo XII del Libro I che, come abbiamo visto, regola le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia.

L’articolo 404 del codice civile stabilisce in particolare che “ la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio “.

Competente a decidere in materia è il giudice tutelare.

Come si può notare dal tenore della disposizione della norma sopra indicata per ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno è sufficiente essere in presenza di una persona affetta da un’infermità o menomazione parziale, anche temporanea, che incide anche su taluni profili della personalità ( si pensi ad esempio al soggetto che, pur dotato di una capacità di gestire i propri affari superiore alla media, sia dedito al gioco d’azzardo ).

Rileva, tuttavia, anche l’abituale infermità di mente con l’avvertenza che di fronte ad una patologia che legittimerebbe sia una pronuncia di interdizione sia l’apertura di un’amministrazione di sostegno, la prima alternativa è praticabile soltanto allorquando lo strumento di protezione costituito dall’amministrazione di sostegno risulti inidoneo ad assicurare adeguata protezione agli interessi della persona incapace.

Per cui si ricorre alla nomina di un tutore o di un curatore allorquando la persona sia affetta da patologie tali da comprometterne sensibilmente la capacità cognitiva e volitiva (si pensi alle più gravi forme di demenza, alle patologie neurodegenerative, ovvero alle più gravi patologie di tipo psichiatrico).

Di qui il carattere residuale dell’interdizione giudiziale come già sopra riferito ( sul punto si prendano ad esempio alcune pronunce della Corte di Cassazione quali Cass. 1 marzo 2010 n. 4866, Cass. 24 luglio 2009 n. 17421 ).

La questione, come già accennato, non è di poco conto dal momento che in caso d’interdizione si provvede alla nomina di un tutore che si sostituisce in tutto e per tutto all’interdetto, mentre l’amministratore di sostegno ha la funzione di affiancare e non sostituire la persona che necessiti di assistenza nel compimento dei propri atti giuridici.

Il procedimento di amministrazione di sostegno può essere promosso dallo stesso soggetto interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o dal curatore e dallo stesso pubblico ministero nonché dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura della persona.

La fase più importante del procedimento in questione è l’audizione dell’interessato da parte del giudice tutelare che, qualora necessario, deve recarsi nel luogo di residenza o domicilio del beneficiario.

Infatti l’articolo 407 comma 2 c.c. stabilisce che il giudice nell’emettere il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve valutare non solo gli effettivi bisogni o necessità dell’amministrando, ma anche le sue esplicite richieste.

Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno una volta emesso viene depositato nella cancelleria del giudice tutelare e da quel momento decorrono gli effetti del provvedimento.

Lo stesso viene poi annotato nel registro delle amministrazioni di sostegno e comunicato, entro dieci giorni, all’ufficiale di stato civile per essere annotato a margine all’atto di nascita.

Gli effetti dell’amministrazione di sostegno, a differenza di quelli dell’interdizione e dell’inabilitazione che sono predeterminati per legge, sono determinati di volta in volta dal giudice tutelare che può anche modificarli in corso d’opera.

In particolare oltre ad individuare la persona dell’amministratore di sostegno, preferibilmente nella cerchia dei familiari e comunque nelle persone indicate dall’articolo 408 comma 1 c.c., il giudice tutelare provvede anche a dettagliarne i compiti ovvero ad individuare gli atti che l’amministratore può compiere in nome e per conto dell’amministrato, con conseguente annullabilità degli stessi nel caso in cui il beneficiario provveda a porli in essere personalmente.

Parimenti vengono individuati gli atti per i quali l’amministratore, invece, deve dare il proprio assenso, limitandosi così a prestare assistenza al beneficiario ( art. 412 comma 2 c.c. ).

Per tutti gli altri atti il soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno continua a godere della piena capacità di agire.

Nel determinare gli atti per cui è richiesta la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore di sostegno il giudice deve perseguire l’obiettivo della “ minore limitazione possibile della capacità di agire dell’interessato ( art. 1 l. 6/2004 che codifica il principio della massima salvaguardia dell’autodeterminazione del soggetto amministrato ).

L’amministratore di sostegno, infine, deve relazione periodicamente il giudice tutelare in ordine all’attività svolta.

Si può procedere alla revoca del provvedimento di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora il beneficiario riacquisti la piena capacità di agire.

In conclusione: si auspica che questa breve panoramica su un istituto giuridico frequentissimo nella pratica giudiziaria possa rendere l’idea di come il nostro ordinamento si preoccupi di fornire assistenza giuridica anche all’anziano attraverso figure che hanno il compito di accompagnare quest’ultimo nella propria vita quotidiana sotto la vigilanza di un giudice chiamato a verificare di volta in volta la corretta esecuzione delle disposizioni impartite.
2. Brevi cenni sull’ordinamento penale: il reato di circonvenzione di persone incapaci
Una delle più frequenti fattispecie penali che purtroppo riguardano l’anziano come persona offesa o meglio vittima del reato è il delitto di circonvenzione di persone incapaci previsto e punito dall’art.643 del codice penale.

Proporremo un’analisi per sommi capi del delitto in questione richiamando in parte quanto già delineato in tema di capacità d’agire.

La norma in questione sanziona “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o altro dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2065”.

La disposizione in questione si pone il fine di tutelare la libertà del consenso del soggetto incapace oltre al suo patrimonio.

Ciò che più interessa ai fini della presente analisi è comprendere quale sia il significato in ambito penale di persona in stato d’infermità o deficienza psichica.

L’infermità esprime un concetto essenzialmente clinico non richiedendo, tuttavia, un’indagine psichiatrica.

Infatti lo stato d’infermità comprende sia le alterazioni psichiche che prendono vita da processi patologici, sia più in generale le alterazioni psichiche che siano sintomatiche dell’incapacità d’integrarsi nella struttura sociale ( si pensi alle depressioni affettive, alle isterie, alle psicoastenie etc. sul punto si confronti FIANDACA MUSCO PtS II, 21, Mantovani PtS II,220 C.app. Milano 26.5.2004 etc. ).

Il termine deficienza psichica assume un’accezione essenzialmente giuridica dal momento che comprende tutti gli stati di minorazione della sfera intellettiva, volitiva o affettiva produttivi di un effetto deviante dal pensiero critico ( non necessariamente fondati su cause patologiche od ambientali cfr. BANDINI – LAGOZZI, SPIROLAZZI, L’indagine psichiatrico forense sull’anziano vittima di circonvenzione di incapace, RIML, 1990, 772) che influisce sulla realizzazione dell’azione e quindi sulla capacità di agire.

Questa distinzione per la Dottrina palesa l’intento del legislatore di tutelare, con la disposizione in oggetto, non solo le persone totalmente o parzialmente incapaci dall’abuso del soggetto attivo del reato ma anche quei soggetti che a causa della loro età ovvero di uno stato, anche non morboso, di indebolimento della funzione cognitiva, volitiva e affettiva o di menomazione del potere di critica, siano resi facilmente soggetti all’altrui opera di suggestione e agevolmente determinabili al compimento di atti a sé pregiudizievoli. ( si confronti Cass. Pen. 23.01.2009 Di Maio etc. ).

L’abuso consiste nello sfruttamento delle caratteristiche della persona che la rendono vulnerabile; perchè si perfezioni la condotta tipica del delitto di cui all’articolo 643 del codice penale è necessaria anche l’induzione a compiere un atto dannoso.

Abbiamo già visto che per atto deve intendersi qualsiasi disposizione di un diritto soprattutto di natura patrimoniale.

Analizzando la casistica data dalla Giurisprudenza è interessante la pronuncia della Corte di Cassazione per cui risponde del reato di circonvenzione d’incapace chi si approfitta dello stato di solitudine di una persona psicologicamente fragile per ottenere un” soccorso finanziario “ anche se non esercita una vera e propria pressione morale (a riguardo si confronti Cass. Pen. 11 febbraio 2010 n. 18158).

Rileva la Suprema Corte che l’attività di induzione può consistere anche nel subdolo condizionamento attraverso la prospettazione di pretese difficoltà economiche da parte di un soggetto che strumentalizzi lo stato di debolezza psichica e l’isolamento del soggetto passivo, così determinandolo a compiere gli atti pregiudizievoli.

La sentenza in esame appare paradigmatica della volontà del legislatore di tutelare i molti anziani che nella società odierna si trovano a vivere da soli senza una rete di affetti anche famigliari che ne riesca a migliorare la propria vita.

E’ interessante notare come nel caso di specie non siamo di fronte ad uno stato di deficit cognitivo imputabile ad un processo morboso, ma ad una condizione di debolezza psicologica imputabile esclusivamente alla solitudine.

Ed il fatto di abusare di tale condizione per indurre l’anziano a disporre in modo dannoso del suo patrimonio a favore di una persona che millanta uno stato di difficoltà economica integra il reato di circonvenzione d’incapace.

Purtroppo nella società odierna tali fatti si verificano ormai con preoccupante frequenza ed è proprio nell’ottica di una più efficace prevenzione il legislatore prima, e la Giurisprudenza poi,tentano di adeguare con maggiore aderenza le norme già in vigore ad una realtà in continua evoluzione.

In questo filone s’innesta anche il delitto di truffa che vede molto spesso vittime anche gli anziani.

Proprio per questa ragione lo strumento dell’amministrazione di sostegno, in un’ottica di ausilio alla persona in difficoltà anche dal punto di vista cognitivo, può rivelarsi un prezioso aiuto per l’anziano e per chi lo circonda.

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